black and white solar panels

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Sicilia Energia"

Capo I

Art. 1 - Denominazione

È costituita, su iniziativa dei membri fondatori Sig. ARMANDO CRISPINO, domiciliato in Catania, Piazza Candido Cannavò n.1 C.F.CRSRND77B03C351P; la società Green HC s.r.l. benefit, P.IVA 06008170877; la società REDDAVID s.r.l., P.IVA 04800270870; il Sig. AIELLO GIUSEPPE, C.F. LLAGPP79M07C351L; il Sig. CARLO BRUNO, C.F. BRNCRL78B01C351T; la società TRITOR s.r.l., P.IVA 03111850214, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, in conformità alle previsioni contenute nel D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo decreto attuativo D.M. del 7 dicembre 2023, n. 414, nonché nell’osservanza dei principi e delle regole del diritto comunitario vigente in materia, l’Associazione senza scopo di lucro, a partecipazione volontaria e aperta denominata “Sicilia Energia”. L'Associazione è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento e delle previsioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede Piazza Candido Cannavò n. 1 Catania ed opera per le proprie finalità all’interno della zona di mercato Sicilia. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070.

Art. 3 - Scopi e finalità di interesse generale

L’obiettivo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non realizzare profitti finanziari, promuovendo l’installazione di impianti da fonte energetica rinnovabile, la riduzione dei costi energetici degli associati all’interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa in materia sopra indicata, di promuovere la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica.

Tra gli scopi istituzionali dell’Associazione rientra la creazione di Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER), così come previste dall’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n.8, dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di attuazione della Direttiva UE 2018/2001 (RED II), nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) del 27 dicembre 2022, in conformità alle Regole operative del GSE redatte in attuazione dell’art.11 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dall’art.11 dell’Allegato “A” del TIAD e comunque in conformità alla normativa pro-tempore vigente.

L’Associazione può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente all'area sottesa ad una cabina di trasformazione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell’autoconsumo, definiti “configurazioni”, costituite da almeno un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale, così come previsto dalla normativa vigente.

L’Associazione, in ossequio alle finalità sopra indicate, organizza e/o partecipa a convegni, eventi e campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità della stessa.

L’Associazione persegue l’obiettivo di creare CACER che massimizzino gli incentivi previsti dalla normativa vigente, pertanto avvia per conto degli associati ogni iniziativa utile per l’ottenimento degli stessi, stipula accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e con i gestori della rete di distribuzione.

In caso di ripartizione tra i soci degli incentivi e dei rimborsi connessi alla condivisione dell’energia, l’eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione definito all’Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 4 - Attività, strumenti operativi

L'Associazione svolge tutte le attività che si riconoscono utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo associativo.

L'Associazione persegue in tale prospettiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate alla tutela ambientale tramite lo svolgimento di attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi della Legge 26 luglio 2023, n. 95, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), pertanto, l'Associazione potrà richiedere, ove sussistano i presupposti di legge, il riconoscimento della qualifica di ente ETS.

L’Associazione può prestare garanzie o fideiussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo analogo o connesso e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, nonché partecipare, anche finanziariamente, ad iniziative private e pubbliche, che risultino necessarie o utili per realizzare l’oggetto sociale.

L’Associazione, su iniziativa del Comitato Direttivo previo parere del Comitato dei Soci Fondatori, può deliberare la trasformazione in altro ente giuridico.

L’Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

● organizzazione della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Associazione oppure nella disponibilità o sotto il controllo della stessa ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021;

● gestione dei rapporti con il GSE;

● monitoraggio della produzione e dei consumi dei propri partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

● accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i partecipanti alla CER, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

● accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2 investimento 1.2 del PNRR di cui al Titolo 3 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023 n. 414;

● accesso al servizio al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023 n. 414;

● ripartizione dei benefici economici tra i soci cooperatori nel rispetto delle modalità definite nell’apposito regolamento;

● produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dall’Associazione ai sensi dell’art. 31del D.lgs. 199/2021;

● svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti alla lettera f, comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 199/2021;

● accesso a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornitura dei servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

● stipulazione di atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

● partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli dell’Associazione;

● organizzazione di eventi finalizzati alla promozione, confronto e informazione aventi ad oggetto i temi concernenti le finalità associative.

È vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per conseguire i propri obiettivi, l’Associazione può inoltre svolgere le seguenti attività:

● stimolare l’ideazione di modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

● individuare opportunità di finanziamento;

● supportare la ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private;

● pianificare la gestione dell’energia a beneficio di Enti territoriali;

● aderire a partnership nazionali e internazionali per la diffusione delle finalità associative;

● provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell’attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri associati;

● eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all’esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

● eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all’esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

● assumere lavori e provvedere all’esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;

● curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

● promuovere attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Associazione svolge l’attività;

● coordinamento, consulenza, assistenza agli associati nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

● coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà degli associati;

● sviluppo e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile;

● prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà della stessa; dall’eventuale quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali; da eventuali contributi, donazioni, e lasciti; da eventuali fondi di riserva; dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Comitato Direttivo; da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

Art. 6 - Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno e dovrà contenere il costo di gestione annuo, necessario per la corretta gestione delle attività.

Il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale per l’approvazione entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro 4 (quattro) mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale precedente.

Il bilancio dovrà essere reso disponibile per la consultazione da parte dei soci mediante deposito presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'adunanza fissata per l'approvazione dello stesso.

Art. 7 - Associati

La partecipazione all'Associazione è basata sul principio di democraticità ed è aperta a tutti i soggetti che aderiscono allo spirito sociale come definito nel presente atto, nonché e tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Possono divenire membri della Comunità tutti i soggetti, siano essi privati e/o enti pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Almeno il 20 % dei consumer saranno individuati, anche attraverso l’ausilio dei servizi sociali territoriali, tra soggetti svantaggiati.

La partecipazione delle imprese nella Associazione è consentita esclusivamente alle piccole e medie (PMI), così come disposto dalla normativa vigente.

L’Associazione è un soggetto di diritto autonomo il cui esercizio dei poteri di controllo potrà fare capo esclusivamente alle persone fisiche, alle PMI, alle Associazioni, agli Enti territoriali ivi incluse le Amministrazioni comunali, agli Enti di ricerca e formazione, agli Enti religiosi e quelli del terzo settore, di cui si compone.

Gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, fermi restando il pagamento degli eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Gli associati manterranno i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

Art. 8 - Categorie di associati

Gli associati si dividono in:

1) Associati fondatori. Si qualificano tali i membri dell'Associazione che hanno sottoscritto il presente statuto. Tali soci compongono il Comitato dei Soci Fondatori (CAF);

2) Associati produttori. Sono tali coloro che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria. Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio produttore può altresì prelevare energia immessa nella rete senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.

3) Associati concedenti. Si qualificano tali membri dell'Associazione che risultino proprietari delle superfici su cui insistono gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La qualifica di associato concedente è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del CAF ed è deliberata dal Comitato Direttivo (CD).

4) Associati consumatori. Sono associati consumatori i membri dell’Associazione titolari di un point of delivery (POD) all'interno del territorio della Regione Siciliana. L'ammissione di nuovi associati è decisa con deliberazione del CD previo parare vincolante del CAF, su richiesta dell'interessato. All'atto di presentazione della domanda, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione dello Statuto e del Regolamento che costituisce parte integrante delle regole organizzative e di funzionamento dell’Associazione, nonché di essere informato su ogni aspetto conseguente all'adesione alla stessa.

La delibera è comunicata all'aspirante socio entro i quindici giorni successivi alla sua adozione. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni di genere razza sesso o religione al fine di impedire l’ammissione di nuovi associati.

Gli associati devono:

● se consumatori, avere interesse ad usufruire beni e servizi resi dall’Associazione;

● se produttori, avere interesse a fornire beni e/o servizi all’Associazione;

se concedenti, avere interesse alla concessione del diritto di superficie per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Uno stesso associato può essere contemporaneamente consumatore, produttore, concedente.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà Energetica ai sensi di quanto previsto al considerando n. 67 della Direttiva 2001/2018.

La qualifica di associato, in particolare, dà diritto:

● ad usufruire dei benefici ambientali, sociali ed economici dell’Associazione;

● a mantenere i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

● a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, purché iscritto da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.

Ciascun associato ha diritto ad un voto per:

● partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;

● partecipare all’elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

● essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

● partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti a:

● rispettare le norme dello Statuto e le deliberazioni del CD e del CAF, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi alla esclusione dalla Associazione;

● versare la quota associativa, qualora prevista, nell’importo stabilito annualmente dal CD e ratificato dall’Assemblea;

● prendere visione ed accettare l’accordo relativo alla regolazione dei rapporti economici tra gli associati;

● rispettare le delibere del CD.

L'esclusione dell’associato può aver luogo anche per gravi violazioni dello Statuto e del Regolamento o per morosità nel versamento della quota associativa se prevista.

In ogni caso:

● gli associati consumatori mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

● gli associati individuano univocamente nell’Associazione il soggetto delegato responsabile dell’immissione in rete e della valorizzazione economica dell’energia elettrica degli impianti di produzione;

● gli associati delegano l’Associazione quale soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita;

● gli associati possono recedere dalla configurazione e uscire dall’Associazione in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti sostenuti, che devono risultare comunque equi e proporzionati.

Art. 10 - Requisiti dei soci

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione esclusivamente i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di CACER e, segnatamente le persone fisiche, le PMI ovvero le microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite dall’art. 2 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, come eventualmente successivamente modificata o integrata, le Associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli Enti territoriali e le Autorità locali, ivi incluse le Amministrazioni comunali, gli Enti di ricerca e formazione, gli Enti religiosi, gli Enti del terzo settore e di protezione ambientale, le Amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto

Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’art. 1 comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo dell’Associazione.

Non possono essere ammesse come associati le imprese la cui attività commerciale e/o industriale principale sia la produzione e/o la diffusione di energia elettrica, le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’artt. 94 - 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Per essere ammessi all’Associazione occorre dare mandato all’Associazione come referente per la richiesta al GSE di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. Con l’adesione all’Associazione dunque gli associati conferiscono mandato a quest’ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di riferimento secondo quanto previsto dall’art. 3.4 lett.e del TIAD in merito ai meccanismi di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata, individuandola quale delegata responsabile al riparto dell’energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell’art.32 del D.lgs.199/2021. Pertanto l’Associazione viene individuata, nella persona del suo legale rappresentante, quale soggetto responsabile delegato dalle configurazioni al riparto dell’energia condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001 ivi compresi gli artt. 8,31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, quali la Delibera ARERA 727/2022 e il DM Mase n. 414 del 7 dicembre 2024 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell’art. 1.1. lett. hh della Delibera ARERA 727/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Modalità di ammissione

Chiunque voglia aderire all’Associazione successivamente alla sua costituzione dovrà presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica, compilando il modulo predisposto dal CD.

All’atto della presentazione della domanda, ogni aspirante associato avrà diritto di prendere visione del Statuto e del Regolamento interno adottato ed essere informato in merito agli aspetti legali, fiscali e operativi conseguenti alla sua adesione all’Associazione.

L’ammissione deve essere approvata dal CD su parere vincolante del CAF dopo che lo stesso avrà verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La valutazione del CD si fonda sui requisiti previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti delle Autorità di settore.

Alla delibera di ammissione seguirà l’iscrizione nel libro degli associati, nonché il conferimento dei dati personali nelle forme di legge.

L’iscrizione decorre dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che può essere esercitato liberamente e in ogni tempo.

Art. 12 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di far parte dell’Associazione, perdendo la qualità di associato, per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

Gli associati possono recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al CD con un preavviso di almeno sessanta giorni, fermo restando l’obbligo di versamento del contributo in caso di cessazione anticipata per la compartecipazione agli investimenti.

L’Associazione è soggetta alla normativa sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679. L’Associazione è pertanto tenuta a conformarsi gestire i rapporti con gli associati, controparti e terzi in genere premurandosi di fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali e disciplinare l’eventuale trasferimento/scambio di dati personali con soggetti esterni designando, nei modi definiti dalla Legge, i soggetti interni ed esterni all’organizzazione coinvolti nel trattamento dei dati personali.

Il recesso dell’associato ha effetto dalla data indicata dall’associato nella sua comunicazione, nel rispetto del preavviso come sopra previsto.

La decadenza è pronunciata dal CD nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all’Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dalla pronuncia di decadenza, con il venir meno dei requisiti per essere parte dell’Associazione, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Gli associati che contravvengono ai loro doveri possono essere esclusi dall’Associazione.

L’esclusione viene deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti dell’associato che:

non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, o delle delibere adottate dagli organi sociali;

si renda moroso per più di quaaranta giorni nel versamento degli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all’Associazione;

in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

La delibera contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata per iscritto all’interessato ed ha efficacia a far data dal ricevimento della medesima.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l’interessato può chiedere che l’esame dei motivi che hanno determinato la sua esclusione sia posto all’ordine del giorno dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

Fino alla data dell’Assemblea l’interessato si intende sospeso.

In ogni caso gli associati, sia che recedano, perdano o cessino di avere i requisiti previsti dalla normativa applicabile, sia che vengano esclusi dall’Associazione, sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all’Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

Gli associati non possono chiedere la restituzione di contributi versati, né vantano diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Capo II - Organi sociali

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli associati (AA) il Comitato Direttivo (CD) il Presidente ed il Comitato degli Associati Fondatori (CAF).

Art. 14 - Assemblea degli associati. Composizione

L’AA è composta da tutti gli associati, distinti secondo le categorie indicate di socio fondatore, socio consumatore, socio produttore e socio concedete.

Art. 15 - Assemblea degli associati. Funzioni

In seduta ordinaria l’AA delibera sulla nomina degli amministratori ed esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal CD, discute e delibera su ogni altro argomento alla stessa deferito in base alla normativa applicabile, sia esso di carattere ordinario o di interesse generale, delibera in ordine alle proposte riguardanti l’eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, delibera sulle materie attinenti all’attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal CD.

L’AA in sede straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello Statuto e del Regolamento proposte dal CD, sulla trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione, nonché sullo scioglimento dell’Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

Art. 16 - Assemblea degli associati. Convocazione

L’AA è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/raccomandata, e-mail/PEC agli associati, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e l’indicazione del luogo, anche virtuale, in cui si tiene la riunione

L’AA è inoltre convocata quando il CD lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno 1/3 degli associati.

Le riunioni dell’AA possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti.

Art. 17 - Assemblea degli associati. Costituzione e deliberazioni

L’AA è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in sede ordinaria che straordinaria.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, l’AA è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Quorum deliberativo in seconda convocazione:

1. Per le delibere ordinarie: maggioranza semplice dei presenti

2. Per le modifiche statutarie: maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti

3. Per lo scioglimento della CER e la devoluzione del patrimonio: maggioranza dei tre quarti degli associati totali

Hanno diritto di partecipare all’AA e di votare esprimendo un solo voto tutti gli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’AA.

Le sedute e le deliberazioni dell’AA sono accompagnate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

Il verbale è conservato a cura del CD presso la sede dell’Associazione.

Art. 18 - Assemblea degli associati. Rappresentanza degli associati

Ogni associato ha diritto di farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro soggetto purché associato.

Art. 19 - Assemblee separate

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, in occasione di ciascuna convocazione il Presidente ha la facoltà di far precedere l’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, da Assemblee separate, suddivise per categoria di associato o per configurazione CACER, motivandone espressamente la convocazione.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell’Assemblea generale.

Il Presidente convoca le Assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale.

Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell’Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Art. 19 bis - Comitati di configurazione

È possibile istituire comitati interni di configurazione, composto da tre a cinque membri nominati dagli associati che abbiano un punto di connessione nella configurazione di riferimento.

Le decisioni interne al Comitato di configurazione sono prese a maggioranza dei componenti.

I Comitati di configurazione restano in carica cinque anni della loro nomina salvo revoca.

I Comitati di configurazione rilasciano pareri non vincolanti al CD, in merito alla destinazione delle risorse energetiche della configurazione nel rispetto dell’indirizzi stabiliti dal CD e pareri consultivi quando richiesti dal CD o dal CAF.

Art. 20 - Comitato direttivo. Composizione e durata

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo (CD) nominato dall’AA su indicazione del CAF, i cui componenti sono scelti previa selezione fra gli associati.

Il CD è composto da tre a cinque membri, secondo quanto di volta in volta deciso dall’Assemblea.

In sede costitutiva, per le prime cinque annualità di bilancio, il CD è composto da tutti i soci fondatori firmatari dello Statuto con cui viene costituita l’Associazione.

Il CD provvede a nominare il Presidente tra i componenti del CD e può nominare tra i suoi componenti anche un vicepresidente, un segretario e un tesoriere scegliendo anche al di fuori dei propri componenti e degli associati.

Il CD dura in carica per un periodo di cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili anche più volte.

In caso di cessazione di uno o più membri il CD potrà direttamente eleggere i nuovi componenti in sostituzione che andranno confermati o sostituiti con voto espresso alla prima AA utilmente convocata.

Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per il periodo residuo per il quale resta in carica il CD.

In caso di dimissioni dell’intero CD, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo CD, il comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l’intero CD qualora siano dimissionari almeno la metà dei componenti.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Art. 21 - Comitato direttivo. Funzione e compiti

Il CD è l’organo esecutivo investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e il presente statuto riservano all’AA.

Il CD ha il compito di sottoporre all’AA proposte e mozioni, dare esecuzione alle delibere assembleari, predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea, ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente o da altro componente del comitato direttivo, deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’AA, assumendo tutte le iniziative del caso, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’AA, accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in capo agli associati prendendo gli opportuni provvedimenti, deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati, deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i propri associati, procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza, conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati, individuare l’eventuale associato o produttore terzo a cui dare mandato senza rappresentanza per i rapporti con il GSE, provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.

Art. 22 - Comitato direttivo. Convocazione

Il CD si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del CD devono essere convocate per iscritto o mediante mezzi che consentono la conferma della ricezione, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e nei casi urgenti con almeno tre giorni di preavviso.

Le convocazioni devono contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, anche virtuale, della riunione.

Le riunioni del CD possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 23 - Comitato direttivo. Costituzione e deliberazioni

Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il CD delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del CD sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il CD, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

Il CD, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni terzi esperti nelle materie argomento di discussione.

Il CD, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal comitato stesso, composte da associati e/o da soggetti esterni.

Il CD può conferire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati per conto dell’Associazione.

Il CD è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'AA dal presente Statuto, tra cui a titolo non esaustivo aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all’Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente; effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione, nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi; nominare procuratori cui attribuire specifici poteri nei termini e con le limitazioni che precedono.

Le decisioni del CD sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono, fra gli altri, compiti del CD eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione; mantenere aggiornato il Registro degli associati valutando le richieste di ammissione all’Associazione; effettuare proposte in merito alla esclusione di un associato; redigere il bilancio di esercizio; stabilire la quota associativa; individuare e nominare il referente delle CACER anche fra soggetti che non siano associati, approvare il Regolamento interno dell’Associazione e l’eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione; approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento; affidare consulenze, incarichi e servizi di gestione stabilendo i relativi compensi, nei limiti di legge.

Il CD può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 24 - Presidente. Nomina e funzioni

Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del CD, su indicazione del CAF, con deliberazione assunta a maggioranza dall’AA.

In sede costitutiva il Presidente del CD nominato resta in carica, solo per il primo mandato, per la durata di anni cinque.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell’AA e del CD curandone l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri o a soggetti terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente, ove nominato, o dal soggetto all’uopo delegato.

Art. 25 - Referente delle CACER

Ai sensi dell’art. 1.1, lett. hh), dell’Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente ("TIAD"), il Referente nei rapporti con il GSE è l’Associazione stessa che opera in qualità di Referente ai sensi della disciplina regolatoria di riferimento.

Le funzioni di Referente, soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, sono esercitate dal Presidente del CD, il quale può, a sua volta, delegare tali funzioni ad altro soggetto, nel rispetto della normativa vigente, previa sottoscrizione di apposito contratto e fermo restando la responsabilità del Presidente per tutte le attività dallo stesso svolte in nome e per conto dell'Associazione.

La ripartizione dell'incentivo derivante dalla condivisione dell'energia dell'Associazione compete al CD ed è definita dal Regolamento.

Il Referente, inoltre, presenta apposita istanza al GSE per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa e provvede alla gestione tecnica-amministrativa della domanda di accesso; sottoscrive il contratto di servizio con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa, previo rilascio da parte degli associati della necessaria liberatoria per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’accesso al servizio; comunica l'elenco aggiornato dei soggetti facenti parte della CACER indicandone il ruolo e la qualità; elabora per il CD con cadenza trimestrale il piano consuntivo per la ripartizione dell'energia condivisa ovvero dell'incentivo da ripartire fra i singoli associati sulla base dei dati forniti dal GSE e nel rispetto del Regolamento; elabora, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Decreto CACER per la trasmissione ufficiale al GSE, rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci dell'Associazione e/o dell'utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il Referente dovrà trasmettere al CD, con cadenza periodica definita dallo stesso, il rendiconto sugli incentivi erogati dal.

Il rendiconto sulla gestione ed eventuali osservazioni del CD devono essere disponibili per sessanta giorni a tutti i membri-soci dell'Associazione, in modo da consentirne la visione.

Art. 27 - Comitato degli associati fondatori

Il Comitato degli Associati Fondatori (CAF) è costituito dagli associati firmatari del presente Statuto ed ha il ruolo di garante e di salvaguardia delle finalità istituzionali, etiche e sociali dell'Associazione.

Il CAF esprimere il proprio parere in ordine alle domande di adesione di nuovi aspiranti associati e dei nuovi amministratori, propone al CD di deliberare sulle richieste di adesione e sulle domande o procedure di esclusione degli associati, propone al CD la nomina per cooptazione di nuovi associati.

Art. 28 - Revisione dei conti

L’Assemblea può nominare un revisore dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione dei conti può essere affidata all’Organo di controllo e in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Capo III - Regolamento

Art. 29 - Regolamento

Per il funzionamento interno e la disciplina dei rapporti tra l'Associazione e gli associati, il CD elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’AA.

In sede costitutiva il regolamento che regola il funzionamento della vita associativa e che costituisce parte integrante del presente Statuto viene redatto dal CD ed approvato dall’AA.

Il Regolamento determina il raggruppamento e la suddivisione degli associati rispetto alle diverse configurazioni costituite.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.